Il limite è calcolato su base annua. Per cui se dovessi aprire la mia Partita IVA il 1 luglio la mia attività di imprenditore nel primo anno durerebbe sei mesi massimo, quindi il limite sarà di sei/dodicesimi che corrispondono a 15.000 euro, ossia la metà del fatturato annuo totale consentito nel regime dei minimi.
Domande frequenti
Cosa significa che per i contribuenti minimi l’IVA è un costo?
Un titolare di partita IVA che aderisce al regime ordinario detrae l’IVA che incassa dalle vendite e quella che paga sugli acquisti e successivamente versa la differenza. Visto che il contribuente minimo non applica l’IVA sulle vendite è costretto esclusivamente a pagare, ed è per questo motivo che l’IVA per il contribuente minimo diventa un costo.
Per aprire una partita iva è necessario avere un conto corrente dedicato?
Tutti i titolari di partita IVA devono essere titolari di un conto corrente. Chi avesse già un conto corrente deve comunicare alla sua banca il numero di partita IVA.
La marca da bollo deve essere applicata sulla fattura originale o sulla copia che resta a me?
La marca da bollo per le fatture emesse deve essere applicata sulla fattura originale da consegnare al cliente. Sulla copia si riporta la dicitura “marca da bollo da € 2,00 apposta sull’originale” e il numero l’identificativo che si trova sulla marca. È possibile anche fare una fotocopia della fattura originale mostrando la marca.
Una volta usciti dal regime dei minimi è possibile tornarci?
No, purtroppo non è possibile. Il punto 3.3 del provvedimento 185820/2011 prevede esplicitamente che “Coloro che, per scelta o al verificarsi di un motivo di esclusione, cessano di applicare il regime fiscale di vantaggio non possono più avvalersene, anche nell’ipotesi in cui tornino in possesso dei requisiti”.
In cosa consiste il “Divieto di prosecuzione di un’attività precedente”?
L’attività che si inizia utilizzando il regime dei minimi non deve rappresentare la prosecuzione di un’attività svolta in precedenza, sia sotto forma di ditta individuale sia in forma associata, sia come familiare che come dipendente (tale condizione non è richiesta qualora il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti alla propria volontà). Qualora si dovesse iniziare un’attività dopo tre anni di distanza dalla chiusura della precedente attività, l’attività iniziata sarà ritenuta “nuova”.
Quali sono le agevolazioni principali previste per il regime dei nuovi minimi 2017?
Con il regime dei minimi grazie a delle semplificazioni fiscali è possibile non presentare la dichiarazione annuale IVA e si è esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, si è esenti inoltre dal pagamento e dalla compilazione della dichiarazione IRAP e si usufruisce di un imposta sostitutiva Irpef nella misura del 5%.
Quali sono le eccezioni che consentono di aderire al regime dei minimi?
È consentito usufruire del regime agevolato per eccezione nei seguenti casi:
- Periodo di tirocinio obbligatorio.
- La precedente partecipazione a società inattive o senza attività di gestione o con partecipazione di solo lavoro da parte del soggetto.
- Un’ attività di collaborazione coordinata o a tempo determinato per meno della metà di un triennio
- È possibile proseguire un’attività d’impresa svolta prima da un altro soggetto purché l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello interessato dal regime dei minimi, non sia superiore a 30.000 euro. La Circolare 17 E ha poi chiarito che questo limite non si applica alle attività professionali.
Cosa accade nel momento in cui si supera il limite di 30.000 euro?
Il contribuente “minimo” che supera la soglia annua di 30.000 euro di ricavi è soggetto alla decadenza del regime a partire dall’anno successivo a quello in cui è avvenuto il superamento.
La tassazione fiscale tornerà quella a contabilità semplificata, che prevede il versamento dell’irpef, delle relative addizionali e l’assoggettamento a tutti gli adempimenti IVA. Il contribuente che supera la soglia annua di 45.000 euro, invece, già nell’anno in corso perde il diritto di rimanere nel regime agevolato. Devono essere immediatamente redatti i registri IVA, annotando tutte le operazioni attive e passive dell’anno e versando l’IVA relativa al trimestre in cui si è superato il limite.
L’IVA dei trimestri precedenti viene liquidata direttamente a saldo. Le fatture che saranno emesse successivamente al superamento di tale limite dovranno essere comprensive di IVA. Le soglie appena elencate devono essere ragguagliate ad anno solare, ossia devono essere rapportate al periodo di effettiva apertura della partita IVA.
Per il calcolo si utilizzano i giorni, anche se non vi sono chiare indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Proroga del regime dei minimi fino al 31/12/2015
L’art 10 comma 12-undecies del D.L.192/2014 (Decreto “Milleproroghe”) convertito dalla Legge n. 11/2015 e recentemente pubblicato in Gazzetta ufficiale contiene, tra le altre, un’importantissima disposizione che deroga a quanto disposto dall’art. 1 comma 85 della Legge di Stabilità 2015: l’abrogato regime dei minimi è stato infatti prorogato fino al 31/12/2015.
Ricordiamo che la citata Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime agevolato, denominato Regime forfettario ed ha disposto l’abrogazione: 1 . Del regime delle nuove iniziative produttive (detto “forfettino”, disciplinato dall’ art. 13 della Legge n. 388/2000); 2 . Del regime dei minimi (ex art. 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011); 3 . Del regime contabile “agevolato” per i contribuenti ex minimi (ex art. 27 comma 3 del D.L. 98/2011).
La proroga non riguarda invece coloro che nell’anno 2014 avevano adottato il regime contabile agevolato ex art. 27 co. 3 del D.L. n. 98/2011 e coloro che avevano adottato il regime dei forfettini ex art. 13 della Legge n. 388/2000: tali soggetti, sempre nel rispetto dei requisiti possono aderire “naturalmente”, quindi senza dover esercitare alcuna opzione espressa al nuovo regime forfetario, oppure optare per un regime ordinario.
Quali sono gli adempimenti fiscali a cui è soggetto un contribuente minimo?
Vengono ora indicati gli adempimenti a cui devono sottostare coloro che rientrano in questo regime.
- Obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali.
- Obbligo di certificazione dei corrispettivi.
- Obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta (ad esempio, nell’ipotesi di operazioni soggette al regime dell’inversione contabile o reverse charge) con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta.
- Obbligo di versare l’imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
- Obbligo di presentare agli uffici doganali gli elenchi intrastat (nel caso di acquisti intracomunitari).
- Obbligo di iscrizione al Vies (nel caso di acquisti intracomunitari).
- Obbligo di compilazione e trasmissione della Dichiarazione
- Obbligo di versamento delle imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione.
- Obbligo di versamento di eventuali imposte legati ai fabbricati.
- Obbligo di versamento delle ritenute.
- Obbligo di compilazione del mod. 770, se vengono versate delle ritenute d’acconto.
- Obbligo di compilazione della Certificazione Unica, se vengono versate delle ritenute d’acconto. Da sottolineare sono gli esoneri di alcuni adempimenti:
- Registrazione delle fatture emesse.
- Obblighi di liquidazione e versamento dell’Iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di imposta sul valore aggiunto registrazione dei corrispettivi;
- Registrazione degli acquisti;
- Tenuta e conservazione dei registri e documenti (fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione);
- Compilazione dello spesometro.
- Comunicazione di eventuali operazioni con i Paesi black list.
- Esonero dall’IRAP.
- Esonero dall’assoggettamento a ritenuta d’acconto.
- Esonero dagli studi di settore.
Quali sono le spesi deducibili per un contribuente al regime dei minimi?
Elencheremo qui quelle che sono le principali spese deducibili per il contribuente che beneficia del regime dei minimi:
- Spese correlate all’uso promiscuo dell’abitazione (affitto, utenze e spese condominiali): deducibili nella misura del 50%;
- Spese strettamente correlate all’attività (es. cancelleria, ordine professionale, assicurazione professionale, ect): deducibili nella misura del 100%;
- Spese bancarie: deducibilità del 100% se si utilizza c/c dedicato ad attività, 50% se il conto è promiscuo;
- Spese telefoniche: deducibili nella misura del 50% (anche se l’utilizzo del telefono è esclusivamente dedicato alla professione);
- Spese automobile (manutenzione, carburante, pedaggi): deducibili nella misura del 50% (anche se l’automobile è utilizzata esclusivamente nell’esercizio della professione);
- Spese di viaggio (effettuate fuori dal comune): deducibili nella misura del 100%;
- Acquisto beni strumentali all’attività (acquisto software, macchine elettroniche, mobili e arredamento), beni strumentali ad uso promiscuo (autovettura): il costo sostenuto è interamente deducibile nell’anno del suo sostenimento (50% nel caso di beni strumentali ad uso promiscuo).
- Non è quindi previsto l’ammortamento spalmato su più annualità. I costi sostenuti sono però soggetti ad un tetto massimo di 15.000 euro nel triennio. Se i costi sostenuti per acquisto di beni strumentali nel triennio superano questa soglia il professionista fuoriesce dal regime agevolato dei contribuenti minimi;
- Spese di rappresentanza (oneri sostenuti da imprese e professionisti per consolidare la propria immagine e fanno riferimento a quelle spese sostenute per aumentare il prestigio dell’attività svolta): deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti;
- Spese sostenute in ristoranti, alberghi, bar per trasferte (per trasferta si intende uno spostamento effettuato fuori dal comune in cui il professionista ha la propria residenza.
- Per tutte le spese che si portano in deduzione è obbligatoria la prova documentale con fattura o scontrino parlante (contenente C.F. professionista), non è sufficiente lo scontrino fiscale.
Qual è il limite per l’acquisto di beni strumentali nel regime dei minimi?
Il regime dei minimi comporta il rispetto del limite di 15.000 euro per acquisti di beni strumentali (auto, computer, macchinari etc.) nel triennio solare, si deve, quindi, verificare ogni anno tale requisito al fine di permanere all’interno del regime agevolato. Andremo ora a prendere in considerazione le tre tipologie di finanziamento comunemente utilizzate per acquistare un bene:
- Proprietà.
- Leasing.
- Locazione (noleggio, affitto dell’immobile). Con riferimento ai beni mobili e immobili acquistati in proprietà deve essere computato, per il rispetto dei 15.000 €, la somma dei corrispettivi indicati nelle fatture di acquisto relative ai beni, per gli acquisti da privati si prende in considerazione la ricevuto rilasciata dal cedente. Questo ragionamento vale anche per l’acquisto tramite finanziamento, infatti, il bene risulta comunque acquisito in proprietà e, per verificare se il limite di 15.000 € risulta superato bisognerà comunque fare riferimento al corrispettivo indicato nella di acquisto, quindi, il pagamento delle rate del finanziamento risulta irrilevante. Per i beni in leasing viene rilevato la somma dei corrispettivi dei canoni (capitale + Interessi) fatturati dalla società di leasing, non, quindi, il costo sostenuto dal concedente. I beni in locazione non finanziaria (noleggio, affitto dell’immobile) rilevano al fine del rispetto del limite la somma dei corrispettivi dei canoni fatturati o risultanti da documentazione equivalente (ricevute, se corrisposti a privati).
Quanto influisce per la determinazione del reddito l’acquisto di beni strumentali?
La determinazione del reddito per i contribuenti minimi viene calcolata mediante la differenza tra i ricavi e le spese sostenute, i beni strumentali rientrano nelle spese sostenute dal contribuente. Andremo ora a valutare nel dettaglio le diverse tipologie di investimento vedendo così come influiscono nella determinazione del reddito:
- Acquisto in proprietà: rileva il corrispettivo pagato risultante dalla fattura.
- Locazione finanziaria (leasing): rileva la somma delle fatture ricevute e pagate nell’anno.
- Finanziamento: rileva il corrispettivo indicato in fattura, anche se non pagato totalmente nell’anno, risultano, quindi, irrilevanti le rate pagate.
- Locazione non finanziaria: rileva la somma dei canoni pagati. Ricordiamo che ai fini della deduzione si prende in considerazione l’importo totale pagato compreso di IVA e i beni ad uso promiscuo sono deducibili nella misura del 50%. Infine, non assume alcuna rilevanza le quote di ammortamento, poiché il costo per l’acquisto di beni strumentali è interamente deducibile, nelle modalità precedentemente elencate, nel periodo d’imposta in cui è sostenuto.
Una volta usciti dal regime dei minimi cosa accade ai miei beni strumentali?
I beni strumentali acquisiti durante la permanenza nel regime dei minimi sono totalmente deducibili nel periodo d’imposta in cui viene sostenuto il costo, nel momento in cui vengono acquisiti in proprietà o con finanziamento. In questo caso non sarà possibile nei periodi d’imposta successivi portarsi in deduzione le quote di ammortamento relative a tali beni.
Cosa succede in caso di vendita di un bene strumentale?
Per determinare cosa succede in caso di vendita di un bene strumentale bisogna prendere in considerazione se l’acquisto del bene è avvenuto:
- Durante l’applicazione del regime: verrà imputata il totale del corrispettivo ricevuto dalla vendita a titolo di plusvalenza.
- Nel corso di un periodo d’imposta anteriore rispetto a quello di applicazione del regime dei minimi, la plusvalenza è determinata dalla differenza fra il corrispettivo (al netto degli oneri accessori) e il costo calcolato al netto degli ammortamenti, avvenuti prima del passaggio al regime dei minimi. Le plusvalenze così determinate concorreranno alla determinazione dei ricavi del contribuente minimo e dovranno, quindi, essere considerate al fine di verificare il limite dei 30.000 euro.
Per quanto tempo si può permanere nel regime dei minimi?
Fino al compimento del 35esimo anno di età, qualora si volesse aprire una partita IVA avendo un’età superiore ai 35 anni si potrà aderire al regime per una durata massima di 5 anni.