Uno dei principali vantaggi del regime forfettario è l’assenza di Iva: i contribuenti forfettari, infatti non sono obbligati ad addebitare in fattura l’IVA in via di rivalsa.
Bella cosa, no?
Ma cosa succede quando un professionista a regime forfettario o nel regime dei minimi deve emettere una fattura nei confronti di un contribuente soggetto a split payment?
Di recente l’Agenzia delle Entrate ha risolto questo dubbio: in molti infatti si sono chiesti se si dovesse riportare in fattura la dicitura “scissione dei pagamenti” o “split payment” ai sensi dell’articolo 17 DPR 633/1972.
Scopriamo di più a proposito.
Split payment in fattura? Non per i contribuenti a regime agevolato!
Durante Telefisco 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in modo definitivo l’annosa questione forfettario/minimi-split payment.
L’ente ha dichiarato infatti che i contribuenti forfettari hanno il solo obbligo di indicare nella fattura emessa che l’operazione è soggetta al regime forfettario; già nella circolare 6/E/2015, nel paragrafo 8.5, ha chiarito che la scissione dei pagamenti non si applica in relazione alle “operazioni assoggettate al regime speciale che non prevedono l’evidenza delle imposte in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie”.
In poche parole, se il libero professionista a regime forfettario fattura a un contribuente soggetto allo split payment è esonerato dall’indicarlo in fattura. Lo stesso vale per chi opera nel “vecchio” regime dei minimi.
Si tratta di un chiarimento importante che fa luce su un dubbio che aveva attanagliato i possessori di partita IVA a regime forfettario o regime dei minimi.
Questo evidenzia una volta di più quanti siano i vantaggi del regime forfettario: niente Iva, niente fattura elettronica, niente scritture contabili, niente ritenuta d’acconto… semplificazione è la parola d’ordine.
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