Le operazioni con l’estero sono una manna dal cielo per le aziende e per i professionisti che risiedono in Italia. In particolar modo sotto l’aspetto economico.
Sotto l’aspetto fiscale, invece, bisognerà fare molta attenzione e andare a valutare ogni singolo caso, soprattutto se si rientra nel nuovo regime forfettario o nel vecchio regime dei minimi.
Oggi ci soffermiamo sul primo caso: regime forfettario e operazioni con estero.
Anzitutto, dobbiamo specificare in quali categorie possiamo andare ad identificare le operazioni con l’estero, e sono:
- Acquisto/cessioni di beni
- Prestazioni di servizi rese/ricevute
Vi è, inoltre, un ulteriore differenziazione a seconda se l’operatore con la quale si vengono a configurare tali operazione è comunitario (residente nella comunità europea) o extra-comunitario (non residente nella comunità europea).
Regime forfettario e operazioni intracomunitarie
Acquisto di beni
Nel momento in cui gli acquisti non superano la soglia di 10.000 €, non sorge alcun adempimento nei confronti dell’acquirente in regime forfettario.
Invece, nel caso in cui la sopracitata soglia venga superata l’acquirente dovrà porre in essere le seguenti attività:
- Iscrizione alla banca dati Vies;
- assolvere l’Iva integrando la fattura emessa dall’operatore comunitario con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e versandola entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza diritto alla detrazione dell’imposta;
- presentare il Modello Intrastat.
Cessione di beni
Le cessioni di beni effettuate da un operatore nel regime forfettario non sono considerate cessioni intracomunitarie in senso tecnico, quindi l’iva non dovrà essere applicata in fattura, bisognerà però indicare tale dicitura: “ operazione che non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331”. Nessun altro adempimento sorge nei confronti dell’operatore forfettario.
Prestazioni di servizi rese/ricevute
Nel caso di prestazioni di servizi ricevute da soggetti comunitari o rese ai medesimi vengono riprese le disposizioni identificate dagli articoli 7-ter e seguenti del D.P.R n. 633/1972.
Quindi, nel caso di prestazioni di servizi “generiche” di cui all’articolo 7-ter ricevute da soggetti comunitari, il contribuente forfetario dovrà effettuare le stesse operazioni identificate nell’acquisto di beni:
Nelle prestazioni di servizi rese ad operatori comunitari si dovrà emettere la fattura senza addebito di IVA riportando la dicitura “inversione contabile”, oltre all’iscrizione al Vies e alla compilazione del modello Intrastat.
Regime forfettario, importazioni ed esportazioni
Vengono applicate le normali regole a tutti i nuovi regimi forfettari che effettuano importazioni, esportazioni e operazioni assimilate.
Dunque, i forfettari dovranno versare l’Iva in dogana all’atto dell’importazione. L’Iva pagata in dogana non sarà detratta in virtù del principio di indetraibilità dell’Iva sui loro acquisti.
Regime forfettario e operazioni extracomunitarie
Se le prestazioni di servizi sono rese a operatori extracomunitario il contribuente forfetario dovrà solamente emettere la fattura senza l’applicazione di Iva riportando la dicitura “operazione non soggetta”.
Invece, Nel caso di prestazioni di servizi ricevute il contribuente forfetario dovrà assolvere l’Iva mediante l’emissione di un’autofattura, oltre che effettuare il versamento dell’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
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