Molti sono i servizi e le utenze che gli imprenditori individuali e i professionisti acquistano con la partita Iva per le abitazioni, che utilizzano promiscuamente per la loro attività economica e per motivi personali, ma spesso possono recuperare” fiscalmente i relativi costi.
Locazione
Tralasciando il caso dell’acquisto, i costi di locazione delle abitazioni (come, del resto, anche degli uffici) utilizzate promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per «l’uso personale o familiare dell’imprenditore» o del professionista, sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo per il 50% del canone, a patto che il contribuente non disponga di altro immobile, nel medesimo Comune e «adibito esclusivamente all’esercizio attività (articoli 54 e 64, Tuir).
Deduzione delle utenze
I professionisti possono dedurre al 50% le spese per i servizi relativi agli “immobili utilizzati promiscuamente” (sia abitazione, che ufficio), a prescindere dai metri quadri effettivamente utilizzati per l’attività, a condizione che non dispongano nello stesso Comune di un altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione (articolo 54, comma 3, Tuir).
Si tratta di una deduzione forfettaria del 50% prevista dalla norma dal reddito di lavoro autonomo, che ha la duplice finalità di semplificare i calcoli e di evitare l’insorgere di contenziosi sulla distinzione dell’utilizzo delle due zone. Anche se si può dimostrare l’utilizzo professionale in una zona superiore a quella del 50%, forfetariamente stabilita dalla norma, «quest’ultima non è derogabile» (circolare Agenzie dell’Entrate 35/E/2012, paragrafo 2.2).