Andiamo a prendere in considerazione le modalità con cui adempiere agli obblighi contributivi nelle diverse casistiche nelle quali ci si può ritrovare:
- Soggetto titolare di due differenti attività d’impresa appartenenti a due gestioni previdenziali differenti (INPS artigiani e commercianti)
- Soggetto titolare di attività d’impresa (INPS gestione artigiani/commercianti) e di attività professionale (INPS gestione separata).
- Lavoratore dipendente (INPS dipendente) o pensionato ma anche lavoratore autonomo (INPS gestione artigiani/commercianti/separata).
Nella prima casistica sorge l’obbligo contributivo nei confronti solo dell’attività prevalente, ovvero l’attività con la maggiore percentuale di ricavi/fatturato sul ricavo/fatturato totale delle due differenti attività (secondo la circolare INPS 78/2013).
Nella seconda fattispecie, invece, entrambe le attività sono assoggettabili a contribuzione, poiché inapplicabile il principio di prevalenza enunciato nel caso precedente (secondo la circolare INPS 78/2013). Bisognerà, quindi, scorporare le quote di reddito imponibile riferite a ciascuna attività e assoggettarle alle rispettive percentuali di contribuzione, che per la gestione separata sarà però quella minima del 20%, poiché iscritti a più forme previdenziali.
Nel terzo e ultimo caso, invece, vengono contemplate più soluzioni a seconda della tipologia di attività in forma autonoma che si pone in essere e nel caso si tratti di lavoratore o pensionato, prendendo in considerazione che il soggetto in qualità di dipendente è sottoposto già a una contribuzione per 1/3 a suo carico e per i 2/3 restanti all’azienda, mentre il pensionato non è soggetto ad alcun tipo di contribuzione. Quindi, se l’attività autonoma è di natura professionale i contributi vanno sempre versati alla gestione separata con applicazione dell’aliquota minima del 20%, sia che si tratti di un dipendente sia di un pensionato. Se, invece, l’attività ha natura d’impresa ovvero commerciale o artigiana, l’INPS applica il criterio della prevalenza e ritiene non dovuta la contribuzione alla gestione dei lavoratori autonomi, quando il soggetto per l’attività da dipendente è occupato a tempo pieno, ovviamente se la prevalenza sussiste nei confronti del lavoro dipendente su quello autonomo. In caso di soggetto pensionato, non potendosi parlare di attività, si ritiene siano dovuti i contributi alla gestione artigiano/commerciante, eventualmente ridotti del 50% nel caso in cui si tratti di ultra sessantacinquenni.
Bisogna prendere in considerazione, infine, un ultimo caso in cui il soggetto esercita un’attività professionale, la quale contribuzione deve essere versata a una Cassa specifica, oltre a quella da lavoratore/pensionato o di altra attività autonoma. In questo caso, si dovrà chiedere specifiche informazione a riguardo agli appositi uffici delle casse.