In questa sede andremo a chiarire le questioni riguardanti il regime contributivo agevolato definito dalla Legge di Stabilità 2016 (N°208/2015), prendendo in considerazione le disposizioni definite dalla circolare, emanata dall’INPS, N° 35 del 19/02/2016.
Tramite quest’ultima possiamo accertare i seguenti punti:
- I soggetti interessati e riduzione della contribuzione.
- Esclusione dai benefici previsti per particolari categorie di soggetti.
- Modalità di entrata e uscita dal regime e termini.
I soggetti che posso adottare questo tipo di agevolazione sono i contribuenti forfetari, definiti ai sensi dell’art.1 comma 54 della Legge 190/2014 riformato dalla legge di stabilità 2016, iscritti alla gestione artigiani o commercianti INPS, non vengono, quindi, presi in considerazione i professionisti appartenenti alla gestione separata. La base imponibile sulla quale viene definita la contribuzione è costituita dal reddito forfetario individuato ai fini fiscali. La contribuzione dovuta viene ridotta del 35%, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente. Risulta in ogni caso dovuto il contributo di maternità, pari ad 7.44€ annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa.
Chi aderisce al regime contributivo agevolato e per i relativi collaboratori familiari appartenenti a particolari categorie verrà escluso da particolari benefici contributivi, in particolare quelli riservati agli ultrasessantacinquenni e ai coadiuvanti di età inferiore ai 21 anni.
L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto. Per i soggetti già esercenti attività d’impresa, la presentazione del modulo di adesione dovrà avvenire il 28 Febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentato una nuova domanda entro il 28 Febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° Gennaio del relativo anno. Invece, i soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° Gennaio 2016 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presenteranno apposita dichiarazione di adesione al momento in cui viene effettuata l’iscrizione alla gestione previdenziale.
L’uscita dal regime agevolato si può verificare in tre ipotesi:
- Venir meno dei requisiti per accedervi.
- Scelta del contribuente di abbandonare il regime.
- Comunicazione da parte dell’agenzia delle entrate all’istituto in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto requisiti per aderire.